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trasparenza
Liceo Classico Statale "QUINTO ORAZIO FLACCO"
via Scalea,30 - 80055 PORTICI (NA)
Tel./fax 081.481251
CF 80030600631 CS NAPC17000E
URL :www.orazioflacco.org E- mail: info@orazioflacco.org
Prot. 74/C2 Portici, 09.01.10
COMUNICAZIONE A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA
Al personale docente
Al personale ATA
All'Albo dell'Istituto
Al Sito Web dell'Istituto
AL D.S.G.A.
SEDE
OGGETTO: PUBBLICAZIONE CODICE DISCIPLINARE SUL SITO WEB
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto Il D.Lgs.vo. n° 165/2001;
Visto Il D.P.R. n° 275/1999;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola firmato il 29 novembre 2007;
Visto il D.Lgs. n. 150 /2009,
Considerato che le nuove disposizioni di cui al D.Lgs 150/09 costituiscono norme imperative, ai sensi degli artt. 1339 e 1441 del codice civile e, pertanto, integrano e modificano le fattispecie disciplinari previste dai CCNL,
Precisato che la pubblicazione sul sito istituzionale del presente provvedimento equivale, a tutti gli effetti, alla sua affissione all'albo,
DISPONE
Che il CODICE DISCIPLINARE di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del comparto scuola firmato il 29 novembre 2007, così come modificato dal D.Lgs 150/09, nonché il codice di comportamento dei dipendenti della PA siano pubblicati all'albo della sede di Istituto e nel sito web di questo Istituto;
Si allegano:
-CCNL comparto scuola 2006-09, artt 92-93 (comma 1)-95
-Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150-CAPO V-Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici
- D. Lgs. 297/94, artt. 492 - 501
- Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (allegato n° 2 al c.c.n.l.del 29 novembre 2007)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Iolanda Giovidelli
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA
PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 E BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
SEZIONE II: Personale Amministrativo, tecnico e ausiliario
ART. 92 - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE
1. Il dipendente adegua il proprio comportamento all'obbligo costituzionale di servire esclusivamente la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione del profilo professionale di titolarità;
b) cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione scolastica,le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
c) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;
d) non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alle attività amministrative previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Amministrazione,nonché agevolare le procedure ai sensi del D.lgs. n.443/2000 e del DPR n.445/2000 in tema di autocertificazione;
f) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni;
g) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente scolastico;
h) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;
i) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative, ancorché non remunerate, in periodo di malattia od infortunio;
l) eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente, non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
m) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale;
n) assicurare l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale;
o) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui
affidati;
p) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di
servizio;
q) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione
con la prestazione lavorativa;
r) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
s) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, ed ogni
successivo mutamento delle stesse;
t) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato
impedimento;
u) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente propri interessi finanziari o non finanziari.
ART. 93 - SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI
1. Le violazioni degli obblighi disciplinati dall'art. 92 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
ART. 95 - CODICE DISCIPLINARE
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla
gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo n. 165/2001,
il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri
generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia dimostrate,
tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla
legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loro.
2. La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione di
maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con
più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile
la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa
di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché
dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme a princìpi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei
confronti dei genitori, degli alunni o del pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili
o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba
espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro
ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970;
f) insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei
compiti assegnati;
g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli
utenti o ai terzi.
5. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio della scuola e destinato ad
attività sociali a favore degli alunni.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino
a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di
cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l'applicazione del
massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali
ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o
dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri
del dipendente, agli eventuali danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei
superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;
g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;
h) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, esulanti dal rispetto della
libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge 300 del 1970;
i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità
della persona;
l) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli
alunni o a terzi.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche
se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo
comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal
servizio e dalla retribuzione;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti
e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni
di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;
c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni
consecutivi lavorativi;
e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere
adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c)condanne passate in giudicato:
di cui art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 ,nonchè per i reati di cui agli art. 316 e 316 bis del codice penale;
quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
per i delitti indicati dall'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001.
d) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur
non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente
la prosecuzione per la sua specifica gravità;
e) commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti di rilevanza penale per i quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
9. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
CAPO V
Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici
Art. 67.
Oggetto e finalità
1. In attuazione dell'articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le disposizioni del presente
Capo recano modifiche in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche in relazione ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici
pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo.
2. Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al procedimento e
alle sanzioni disciplinari, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 68.
Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di conciliazione
1. L'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente:
"Art. 55 (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative). - 1. Le disposizioni del
presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme
imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai
rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto
previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative
sanzioni e' definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale
dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e
relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti
disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di
conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali e' prevista la sanzione disciplinare del
licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla
contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione
concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da
quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e
non e' soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla
data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione
con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne
determinano l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai
sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non
diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto
articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente
generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.".
Art. 69.
Disposizioni relative al procedimento disciplinare
1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono inseriti i seguenti:
"Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare). - 1. Per le infrazioni di minore
gravità, per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed
inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il
procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge
secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica
dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel
primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle
infrazioni per le quali e' previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal
contratto collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in
posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna
delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non
oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il
contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con
un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non
intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo
impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa.
Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura
conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro
sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni
del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del
procedimento e' prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per
una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente
comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il
dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da
applicare e' più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro
cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone
contestuale comunicazione all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente
per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio
contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e
conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da
applicare e' più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini
pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il
termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai
sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia
dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta
comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se
avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei
termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione
disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, e' effettuata
tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di
posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione
dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo
procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del
fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata
postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del
procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel
presente articolo.
6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari
possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la
definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del
procedimento, ne' il differimento dei relativi termini.
7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica
dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di
informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato
motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende
dichiarazioni false o reticenti, e' soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di
appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un
massimo di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione
pubblica, il procedimento disciplinare e' avviato o concluso o la sanzione e' applicata presso
quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del
procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del
trasferimento.
9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa e' prevista la sanzione del
licenziamento o se comunque e' stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il
procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e
le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla
cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale). - 1. Il
procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali
procede l'autorità giudiziaria, e' proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento
penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo,
non e' ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui
all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare
complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito
dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può
sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di
adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e,
successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di
assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce
illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad
istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della
pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto
conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una
sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per
adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare
e' riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al
dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne e' stata
applicata una diversa. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare e',
rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza
all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di
riapertura ed e' concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o
la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte
dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto
nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel
procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1
ed 1-bis, del codice di procedura penale.
Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare). - 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento
per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto
collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di
rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione
dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta
falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi,
superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli
ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata,
entro il termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate
esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del
rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o
minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale e' prevista l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
2. Il licenziamento in sede disciplinare e' disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa,
riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di
appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente
rendimento e questo e' dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione
stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da
atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui
all'articolo 54.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento e' senza preavviso.
Art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni). - 1. Fermo quanto previsto dal codice
penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la
propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o
con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una
certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena
si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le
relative sanzioni, e' obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a
titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il
danno all'immagine subiti dall'amministrazione.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma
1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se
dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario
nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime
sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia
certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati ne' oggettivamente
documentati.
Art. 55-sexies (Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e
limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare). - 1. La condanna della
pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del
lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme
legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti
dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54,
comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione
di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del
risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale
funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale
accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, e' collocato in disponibilità, all'esito
del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le
disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il
provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le
quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale e' collocato in
disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo,
senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni
sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione
a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti
responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità
dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni
sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di
risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della
sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal
contratto collettivo.
4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a
profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare
e' limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.
Art. 55-septies (Controlli sulle assenze). - 1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per
un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno
solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da
una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica e' inviata per via telematica,
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati
medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto
dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto e'
immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre
amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie,
strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica
concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare
e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per
i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla
convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del
dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali
e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere
effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente
preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano
l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o
contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si
applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.
Art. 55-octies (Permanente inidoneità psicofisica). - 1. Nel caso di accertata permanente
inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui
all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento
da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, nonche' degli enti pubblici non economici:
a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa
dell'Amministrazione;
b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente
interessato nonche' per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare
provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della
visita di idoneità, nonche' nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di
idoneità, in assenza di giustificato motivo;
c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera
b), nonche' il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati
dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità;
d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di
reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.
Art. 55-novies (Identificazione del personale a contatto con il pubblico). - 1. I dipendenti delle
amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere
conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre
presso la postazione di lavoro.
2. Dall'obbligo di cui al comma 1 e' escluso il personale individuato da ciascuna
amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti,
mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in
relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.".
Art. 70.
Comunicazione della sentenza
1. Dopo l'articolo 154-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
"Art. 154-ter (Comunicazione della sentenza). - 1. La cancelleria del giudice che ha
pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione
pubblica ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di
questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono
effettuate con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro
trenta giorni dalla data del deposito.".
Art. 71.
Ampliamento dei poteri ispettivi
1. All'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e'
istituito l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro
delegato. L'Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformità dell'azione amministrativa ai
principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia della sua attività con particolare
riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento
degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in
materia di controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro.
Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5. Nell'ambito delle proprie verifiche,
l'Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad essa
attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalità l'Ispettorato si avvale altresì di un numero
complessivo di dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e delle finanze, del
Ministero dell'interno, o comunque tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, in
posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l'esercizio delle funzioni
ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di
collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato
si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai
sensi dell'articolo 53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di
cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in
relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via
telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte
dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle
responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione
medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed
hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte
dei conti le irregolarità riscontrate.".
Art. 72.
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 71, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
c) l'articolo 56 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. All'articolo 5, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: ", salvi termini diversi
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro," sono soppresse.
Art. 73.
Norme transitorie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non e' ammessa, a pena di nullità,
l'impugnazione di sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. I procedimenti di
impugnazione di sanzioni disciplinari pendenti dinanzi ai predetti collegi alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono definiti, a pena di nullità degli atti, entro il termine di
sessanta giorni decorrente dalla predetta data.
2. L'obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi, previsto dall'articolo 55-novies del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del presente decreto,
decorre dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni di legge, non incompatibili con quelle del presente decreto, concernenti
singole amministrazioni e recanti fattispecie sanzionatorie specificamente concernenti i rapporti
di lavoro del personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, continuano ad essere applicabili fino al primo rinnovo del contratto collettivo di settore
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
TITOLO I - PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO
CAPO IV - Disciplina
Sezione I - Sanzioni disciplinari (docenti)
Art. 492 - Sanzioni
(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995 n. 437)
1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti.
2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e) la destituzione.
3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.
Art. 493 - Censura
1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.
Art. 494 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:
a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.
Art. 495 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta:
a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti;
d) per abuso di autorità.
Art. 496 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi
1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali, ai quali è assegnato il personale che ha riportato detta sanzione.
3. In corrispondenza del numero delle unità di personale utilizzate in compiti diversi ai sensi del presente articolo, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto dall'articolo 456 comma 1.
Art. 497 - Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 494 comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio.
2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 495, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e elevato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi.
3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta.
4. Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione è superiore a tre mesi, il personale direttivo e docente non può ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non può altresì partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore, ai quali va ammesso con riserva se è pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione.
5. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio è detratto dal computo dell'anzianità di carriera.
6. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.
Art. 498 - Destituzione
1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, è inflitta:
a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;
d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;
e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
f) per gravi abusi di autorità.
Art. 499 - Recidiva
1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della tessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera b), alla lettera c) o alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 492, va inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per la infrazione commessa nella misura massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata, la sanzione prevista per l'infrazione commessa può essere aumentata sino a un terzo.
Art. 500 - Assegno alimentare
1. Nel periodo di sospensione dall'ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.
2. La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione.
Art. 501 - Riabilitazione
1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.
2. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione di cui all'articolo 492, comma 2, lettera d).
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI (allegato n° 2 al C.C.N.L.del 29 novembre 2007)
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Art. 1
(Disposizioni di carattere generale)
1.I principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli
obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della
prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia
di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e
dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità
disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei
pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili
norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi
o regolamenti. Nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e
seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni
ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2
(Principi)
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la
Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità
dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto
della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i
propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni
o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di
interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti
d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi
o all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di
energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più
semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri
compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non
utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e
collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la
massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi
alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le
notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i
comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli
indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa,
agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o
comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra
Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni
e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai
cittadini interessati.
Art. 3
(Regali e altre utilità)
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività,
regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o
comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un
subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità
ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di
modico valore.
Art. 4
(Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al
dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere
non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che
si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né
li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5
Trasparenza negli interessi finanziari.
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in
qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari
con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o
decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi
con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro
il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li
pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle
decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in
materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione
patrimoniale e tributaria.
Art. 6
(Obbligo di astensione)
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di
individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore,
curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o
stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni
altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente
dell'ufficio.
Art. 7
(Attività collaterali)
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità
per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che
abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività
inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
Art. 8
(Imparzialità)
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di
trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal
fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o
rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua
competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi
superiori.
Art. 9
(Comportamento nella vita sociale)
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità
che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle
loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione,
qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Art. 10
(Comportamento in servizio)
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il
compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a
quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di
ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze
personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per
lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee
all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità
spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
Art. 11
(Rapporti con il pubblico)
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di
ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e
di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e
non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da
svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e
risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali
e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento
dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei
propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o
altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o
nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un
linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi
al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati
dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la
continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro
informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
Art. 12
(Contratti)
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a
mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di
intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura,
servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a
titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia
concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione
delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel
biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione,
per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il
dirigente competente in materia di affari generali e personale.