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trasparenza
Sintesi delle novità del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150
Le modifiche in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici sono:
" semplificazione dei procedimenti;
" estensione dei poteri del Dirigente della struttura in cui il dipendente lavora;
" obbligatorietà dell'azione disciplinare;
" riduzione dei termini;
" potenziamento dell'istruttoria;
" abolizione dei collegi arbitrali;
" previsione della validità della pubblicazione del codice disciplinare sul sito telematico dell'amministrazione;
" riforma del rapporto fra procedimento disciplinare e procedimento penale, limitando ai soli procedimenti disciplinari più complessi la possibilità di sospenderli in attesa del giudizio penale e prevedendo, peraltro, che i procedimenti disciplinari non sospesi siano riaperti, se vi è incompatibilità con il sopravvenuto giudicato penale;
" definizione di una serie di infrazioni particolarmente gravi assoggettate al licenziamento (ampliabile, ma non riducibile dalla contrattazione collettiva).
"Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre 20 gg. contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa… "(art. 69 c. 2).
"Il lavoratore o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di 15 giorni" (art. 69 c. 7)
Ambito soggettivo di applicazione
Le nuove disposizioni disciplinari si applicano al personale del Comparto Scuola (ATA e docente) nonché al personale del Comparto Ministeri ?> tendenziale unificazione del sistema della responsabilità disciplinare (sotto il profilo della procedura e di alcune infrazioni).
Determinazione dello spazio lasciato alla contrattazione collettiva
L'art. 54 del DLgs riduce l'ambito oggettivo delle materie nelle quali la contrattazione collettiva può intervenire con riferimento alla materia relativa alle sanzioni disciplinari (la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge).
In tale ambito (e solo su di esso) - tipologia di infrazioni e sanzioni- potrà intervenire la contrattazione collettiva.
o sostituzione delle norme da 55 a 55 octies nei contratti in essere (ciò che consente di considerare sopravvissute le disposizioni del CCNL in tema di infrazioni e sanzioni, salvo che per le infrazioni e sanzioni "nuove" introdotte dallo stesso DLgs);
o abrogazione dei soli artt 502-507 Dlgs 297/94 (ciò che consente di considerare sopravvissuti gli artt 492- 501 dello stesso Dlgs 297, anche per effetto del rinvio contenuto nell'art 91 CCNL, in tema di infrazioni e sanzioni);
o applicazione delle norme "nuove" in tema di procedimento e organi competenti nonché quelle in tema di ulteriori infrazioni.
Schema relativo al diritto transitorio (prima del prossimo CCNL, il quale potrà operare solo in materia di infrazioni, salvo quelle previste dal DLs. e di sanzioni):
Personale docente Personale ATA
Infrazioni Artt 492-501 D.lgs 297/94
+
art 54 Dlgs 165/2001 (Codice comportamento-CCNL)
+
art 55 quater
(casi di licenziamento)
+
Art 55 sexies
(condotte pregiudizievoli per la PA)
+
Art 55 quinquies
(danno civile da false attestazioni o certificazioni) Art 92 CCNL 2007
+
art 54 Dlgs 165/2001
(Codice comportamento-CCNL)
+
art 55 quater
(casi di licenziamento)
+
Art 55 sexies
(condotte pregiudizievoli per la PA)
+
Art 55 quinquies
(danno civile da false attestazioni o certificazioni
Sanzioni Artt 492-501 D.lgs 297/94 +
art 55 quater (licenziamento disciplinare) Art 93, (solo) primo comma, CCNL 2007
+
Art 95 CCNL
(codice disciplinare)
+
art 55 quater
(licenziamento disciplinare)
Procedura Artt. 55 bis e ter Artt. 55 bis e ter
Procedura CCNL su rimprovero verbale
Organo competente Art 55 bis
o DS
o Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari
Art 55 bis
o DS
o Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari
Forme e termini del procedimento disciplinare - Organi competenti (art 55 bis)
Diversa procedura a seconda della gravità della sanzione o della qualifica del responsabile della struttura:
1) rimprovero verbale
2) sanzione superiore al rimprovero verbale ed inferiore alla sospensione dal servizio per più di 10 giorni (quindi fino alla sospensione dal servizio fino a 10 giorni) se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale
organo competente: responsabile (con qualifica dirigenziale) della struttura in cui il dipendente "lavora" (anche in comando o fuori ruolo)
Atto Termine
Contestazione addebiti + convocazione a difesa Max 20 gg dalla "notizia"
Audizione Preavviso di almeno 10 gg
Richiesta di rinvio del dipendente Nel termine assegnato per la convocazione, il dipendente può:
o inviare memorie o
o fare istanza motivata di rinvio (grave e oggettivo impedimento)
Eventuale ulteriore attività istruttoria
Archiviazione o irrogazione sanzione 60 gg dalla contestazione
(+ i gg di proroga in caso di rinvio >ai 10 gg del termine a difesa)
I termini sono perentori.
Non è ammessa la sospensione in pendenza di processo penale
3) sanzione superiore alla sospensione dal servizio per più di 10 giorni o sanzioni meno gravi se il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale
organo competente: Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari : UCPD (individuato da ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento)
Atto Termine
Trasmissione atti all'UCPD 5 gg dalla "notizia" con comunicazione al dipendente
Contestazione addebiti + convocazione a difesa Max 20 gg dalla "notizia" da parte dell'UCPD
Audizione Preavviso di almeno 10 gg
Richiesta di rinvio del dipendente Nel termine assegnato per la convocazione, il dipendente può:
o inviare memoria o
o fare istanza motivata di rinvio (grave e oggettivo impedimento)
Eventuale ulteriore attività istruttoria
Archiviazione o irrogazione sanzione 60 gg dalla contestazione
(+ i gg di proroga se >ai 10 gg) *
I termini sono perentori.
I termini sono raddoppiati in caso di sanzioni superiori alla sospensione dal servizio per più di 10 gg
* Il termine di conclusione decorre dalla data di "prima acquisizione della notizia dell'infrazione"
E' ammessa la sospensione in pendenza del processo penale
La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro (art. 55, comma 2).
Assenze per motivi di salute
Con riferimento al controllo delle assenze :
o sono confermate le misure introdotte dal DL 112/08
o Per i casi di false attestazioni di presenze o di falsi certificati medici sono introdotte sanzioni, anche di carattere penale, non soltanto nei confronti del dipendente, ma altresì del medico eventualmente corresponsabile
Con riferimento al caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti, si prevede che:
o L'amministrazione possa risolvere il rapporto di lavoro con le modalità stabilite con successivo regolamento.
Fasce orarie di reperibilità
In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di
reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Esclusioni dall'obbligo di reperibilità
1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è
etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta;
2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il
periodo di prognosi indicato nel certificato
Cartellini identificativi
Si prevede l'obbligo dell'uso di cartellini o targhe per i dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico (questi debbono essere identificabili mediante cartellini o targhe, con esclusione di categorie particolari, che saranno individuate mediante successivi provvedimenti amministrativi).